Con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, l’Inps ha reso noto che i datori di lavoro che hanno elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%) possono conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024.
La legge di Bilancio 2024 ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
La predetta fattispecie è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.
Il congedo parentale risulta indennizzabile come di seguito:
Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, sono state fornite le indicazioni utili per l’esposizione dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
Per gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.
NOTA BENE: Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, sarà necessario utilizzare il codice già in uso “M047”.
I datori di lavoro che intendono conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024 devono valorizzare il codice “L330”, con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>, utilizzando il codice “M047”.
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