La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il congedo obbligatorio dei padri anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 mentre non c’è stata proroga per le giornate di congedo facoltativo.
Quindi i padri, nell’anno in corso, avranno diritto a fruire solamente di due giorni di congedo obbligatorio entro i cinque mesi di vita o, in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Ricorda l’INPS, con messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, che la domanda va presentata direttamente, solo dai lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato dall’INPS.
Tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono, invece, comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo in questione, senza necessità di presentare domanda all’Istituto; saranno poi i datori di lavoro a comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens.
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