Congedo maternità. Cumulo dei periodi contributivi esteri per il raggiungimento del requisito contributivo

Pubblicato il 26 febbraio 2011 Dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea sono state sostituite dalle norme di coordinamento dei nuovi regolamenti CE n. 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

A seguito di ciò, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, a decorrere dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.

Al riguardo, l’Inps aveva formulato al Dicastero un’apposita domanda circa la possibilità di cumulare periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

La risposta è stata positiva. Di conseguenza, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario. L’accertamento dei requisiti deve avvenire tramite i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, Paper SED P5000, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.

La precisazione è stata resa dallo stesso Ente di previdenza nazionale con la rircolare n. 41 del 25 febbraio 2011.
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