Spetta il c.d. Congedo COVID-19 anche per contatti extrascolastici, come attività sportive, corsi di musica e di lingua, nonché per la sospensione della didattica in presenza.
Le tanto attese risposte arrivano dall'INPS con la circolare numero 132 del 20 novembre 2020 la quale spiega, nel particolare, che è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo in questione, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico.
L’articolo 22 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha modificato ulteriormente l’articolo 21-bis del Decreto-Legge n. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Il c.d. Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli che i lavoratori dipendenti possono utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, a seguito di contatto all'interno del plesso scolastico, è stato introdotto dall'articolo 5 del D.L. numero 11 dell'8 settembre 2020.
Successivamente:
I chiarimenti dell'Istituto, forniti con la circolare numero 132 del 20 novembre 2020, specificano che è possibile richiedere il congedo COVID-19 per la quarantena dei figli oltre l'eventualità di un contatto avvenuto a scuola, ovvero:
N.B. Nel primo caso viene chiarito che è possibile beneficiare del congedo COVID-19 per quarantena dei figli purché questa sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e solo dal 14 ottobre in poi, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto. Nel secondo caso, invece, della sospensione della didattica in presenza, il congedo risulta accessibile dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 137/2020. Si rammenta che per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell'attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. |
La domanda va presentata telematicamente all’INPS con:
Chiarisce l’istituto che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, ma dichiarando quanto segue: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
La circolare INPS specifica, infine, che i conti di seguito elencati, già istituiti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia, vengono opportunamente ridenominati in riferimento agli interventi normativi di ampliamento delle fattispecie per le quali è riconosciuto il beneficio economico riconosciuto ai lavoratori del settore privato:
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