Laddove i lavoratori dipendenti non abbiano fruito del cd. “congedo Coronavirus”, nel periodo ricompreso dal 5 marzo 2020 fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data e per un periodo non superiore a 15 giorni.
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020.
In merito alle modalità di fruizione del congedo in trattazione, l’INPS ha chiarito che lo stesso può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le medesime modalità del congedo parentale normale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della L. n. 104/1992, ecc.).
Altro chiarimento fornito dall’Istituto Previdenziale concerne la definizione di “nucleo familiare” ai fini della richiesta del “congedo Coronavirus”. Nello specifico, il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo in argomento è costituito dai soggetti iscritti nello stesso stato di famiglia.
Pertanto, i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi fanno parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti.
Di conseguenza, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
A norma di legge, il “congedo Coronavirus” non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Tale congedo, inoltre, è incompatibile con:
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