Dalla prossima denuncia contributiva relativa al mese di maggio 2023 cambiano le procedure di domanda ed i codici di conguaglio per i congedi straordinari ed i permessi previsti dall’art. 33, legge n. 104/1992. A seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, emanato in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1158, l’Istituto previdenziale, con la circolare 4 aprile 2023, n. 39, aggiorna le procedure per la gestione delle pratiche dei richiedenti e rende noti i nuovi codici evento e i codici di conguaglio da utilizzare a decorrere dal mese di maggio 2023.
Le prime istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dalla disciplina in commento sono state comunicate con il messaggio INPS 5 agosto 2022, n. 3096.
Si rammenta che, invece, per quanto concerne i conguagli da esporre nelle denunce contributive riferiti ai periodi di congedo parentale e di congedo obbligatorio di paternità, anch’essi modificati dal medesimo decreto legislativo, i nuovi codici – resi noti con il messaggio INPS 13 febbraio 2023, n. 659 – dovranno essere utilizzati a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023.
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha riscritto le regole per la fruizione del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e novellato la disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Specificatamente:
A decorrere dal 13 agosto 2022, con l’eliminazione del referente unico dell’assistenza, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto potrà essere riconosciuto a più soggetti che potranno fruirne in via alternativa tra loro.
Per il riconoscimento del beneficio in argomento, ogni richiedente dovrà allegare alla domanda trasmessa all’Istituto previdenziale la dichiarazione del disabile indicante l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.
Il provvedimento di autorizzazione dell’INPS verrà trasmesso al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente, precisando l’eventuale accoglimento della domanda con l’indicazione del limite massimo complessivo dei giorni mensili fruibili in maniera alternativa tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
NOTA BENE: Rimane impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri previsti dall’art. 33, comma 6. Ciò assunto è ammessa la contemporanea fruizione, nel medesimo mese di competenza, dei permessi di cui all’art. 33, comma 6, legge n. 104/1992, da parte del lavoratore disabile per sé stesso e dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte dei soggetti che prestano assistenza. |
Quanto alla cumulabilità di misure per l’assistenza a soggetti con disabilità e, in particolare, relativamente alla possibilità di fruire dei permessi mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), del prolungamento del congedo parentale (art. 33, d.lgs. n. 151/2001), delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, d. lgs. n. 151/2001), l’Istituto previdenziale ha previsto che gli anzidetti benefici in favore della stessa persona non potranno essere cumulati nell’arco del medesimo mese di competenza trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
ATTENZIONE: Laddove, dunque, venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, per l’assistenza al medesimo soggetto disabile grave, saranno sospese e riattivate d’ufficio. |
L’art. 2, comma 1, lett. n), decreto legislativo n. 105/2022, ha sostituito il comma 5, art. 42, decreto legislativo n. 151/2001, introducendo tra le figure prioritarie, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, i conviventi di fatto e la parte dell’unione civile, al pari del coniuge.
ATTENZIONE:
In entrambi i casi, ai fini della richiesta, sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente. |
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, il congedo straordinario potrà essere riconosciuto secondo le seguenti priorità:
NOTA BENE: La novella legislativa ha altresì previsto che il regime di convivenza con il disabile possa essere instaurato anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Fermo restando che la convivenza dovrà essere garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo in esame, ai fini della valutazione della spettanza del diritto il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. |
A decorre dal mese di competenza maggio 2023, anche al fine di soddisfare l’esigenza di monitoraggio sulla fruizione dei periodi di sospensione del rapporto di cui sopra, dovranno essere utilizzati i seguenti codici evento:
ATTENZIONE: Successivamente al 12 agosto 2022, cessano di avere vigenza i seguenti – e precedenti – codici evento (per gli eventi già denunciati si rinvia al paragrafo successivo):
|
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, sempre a decorrere dal mese di maggio 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>, indicando a <CodiceCausale> i seguenti nuovi codici:
Evento |
Fruizione |
Codice conguaglio post 13/08/2022 |
Codice evento |
Codice evento prec. |
Permessi L. 104/1992, 3 giorni per assistenza a familiare disabile grave |
Giornaliera/oraria |
L303 |
RA1 |
MA7 |
Permessi orari art. 33, c. 6, L. n. 104/1992 per il lavoratore disabile |
Oraria |
L306 |
QB5 |
MB5 |
Permessi mensili giornalieri art. 33, c. 6, L. n. 104/1992, per il lavoratore disabile |
Giornaliera |
L307 |
TA1 |
MA6 |
Congedo straordinario art. 42, c. 5, D.lgs. n. 151/2001 |
Giornaliera |
L308 |
MD1 |
MC1 |
Prolungamento congedo parentale art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001, fino a 8 anni del figlio |
Giornaliera |
L300 |
YA1 |
MA4 |
Prolungamento congedo parentale art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001, tra 8 e 12 anni del figlio |
Giornaliera |
L301 |
YA2 |
MA4 |
Permessi orari per figli fino a 3 anni art. 42, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001 |
Oraria |
L302 |
XB3 |
MB3 |
Come noto, le modifiche operate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, sono entrate in vigore il 13 agosto 2022. Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio precedentemente in uso per il periodo transitorio, 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023 e 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023 rispettivamente per congedi straordinari e permessi L. n. 104/1992 e per congedi parentali e congedi obbligatori di paternità, l’Istituto previdenziale ha rinviato a successiva comunicazione l’indicazione delle modalità di trasmissione dei dati tra datori di lavoro e l’INPS.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse procedere a flussi regolarizzativi fino al 12 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i precedenti codici. Diversamente, a decorrere dal 13 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 |
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