La legge di Bilancio 2025 torna nuovamente sui congedi parentali, prevedendo un nuovo aumento dell’indennità spettante ai lavoratori che si astengono dal lavoro a seguito della fruizione del congedo di maternità o paternità secondo le disposizioni di cui all’art. 32 e ss., decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Dopo le modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha innalzato dal 30% all’80% l’indennità spettante per il c.d. congedo facoltativo per uno dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore, e la successiva revisione operata dall’art. 1, comma 179, legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha esteso la predetta indennità nella misura dell’80% anche per il secondo mese di congedo richiedibile per l’anno 2024 e che ha reso “strutturale” al 60% la misura dell’indennità spettante per il secondo mese di congedo parentale, tra i progetti della legge di Bilancio 2025 vi è l’ipotesi di innalzare strutturalmente l’indennità spettante all’80% della retribuzione per l’intero periodo di tre mesi non trasferibili all’altro genitore, ma solo fino al sesto anno di vita del bambino.
L’art. 32, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni figlio, fino al compimento del dodicesimo anno di età, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo massimo di dieci mesi, fruibili come di seguito:
Il congedo parentale o congedo facoltativo, negli ultimi anni, è stato oggetto di molteplici interventi normativi, tra cui i più rilevanti risultano essere le modifiche apportate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di Bilancio 2023) e la legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Brevemente, l’art. 2, comma 1, lett. i), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha riscritto integralmente l’art. 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo un’indennità pari al 30% della retribuzione per i periodi di astensione dal lavoro post maternità determinati nella misura massima di tre mesi per ciascun genitore e, alternativamente, per un periodo di ulteriori tre mesi, richiedibili fino al compimento dei dodici anni di vita del figlio. La precedente disciplina prevedeva infatti un limite di sei mesi di congedo indennizzabile per entrami i genitori e sino al sesto anno di vita del figlio.
Con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359, legge 29 dicembre 2022, n. 197), la disciplina sopracitata è stata modificata prevedendo per una sola mensilità, nel periodo non trasferibile all’altro genitore, l’innalzamento dell’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione, sempreché detto periodo venga richiesto entro il sesto anno di vita del figlio ovvero dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
ATTENZIONE: L’innalzamento dell’indennità prevista dalla legge di Bilancio 2023 trova applicazione esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che abbiano concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (da intendersi sia obbligatorio ex art. 27-bis, che alternativo ex art. 28), successivamente al 31 dicembre 2022.
Dal 1° gennaio 2024, l’art.1, comma 179, legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha, infine, previsto un ulteriore mese di congedo indennizzabile nella misura del 60% della retribuzione (c.d. secondo mese), mantenendo il requisito di età del figlio non superiore a sei anni. Tuttavia, stando alle previsioni della legge di Bilancio 2024, l’indennità è elevata all’80% anche per il secondo mese e solo per l’anno 2024.
Dal 1° gennaio 2024, dunque, per i soli genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023, il congedo parentale di cui all’art. 34, T.U., sarà indennizzato:
Quanto alla durata del congedo è possibile sintetizzare come segue i periodi richiedibili post 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022);
Entrambi i genitori |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Madre - lavoratrice |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
3 mesi + 3 indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Padre - lavoratore |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
3 mesi + 3 indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Genitore - lavoratore “solo” |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito “sotto-soglia” |
10 mesi indennizzati entro otto anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
L’art. 34 del primo testo bollinato della Manovra 2025 prevede un ulteriore intervento sui congedi parentali, con l’obiettivo di aumentare strutturalmente all’80% della retribuzione l’indennità spettante per i primi tre mesi di congedo parentale non cedibili all’altro genitore, mantenendo invariato il requisito anagrafico del figlio (fino al sesto anno di vita).
Il nuovo art. 34, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dovrebbe, dunque, presentarsi come segue:
Testo al 31/12/2024 |
Testo dal 01/01/2025 |
Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. |
Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. |
Come si evince dal testo sopra riportato, la sostituzione consente ai genitori di fruire, per i primi tre mesi di congedo facoltativo non trasferibili all’altro genitore, di un’indennità pari all’80% della retribuzione, sempreché il figlio non abbia un’età superiore a sei anni.
ATTENZIONE: Per i genitori con figlio/figli di età superiore ai sei anni, invece, l’indennità rimarrà pari al 30% della retribuzione.
Il secondo comma del citato art. 34, della bozza della legge di Bilancio 2025, prevede che le disposizioni in argomento si applichino esclusivamente ai lavoratori che abbiano terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV, del medesimo d. lgs. n. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, superando, dunque, l’intervento strutturale già previsto per l’anno 2024.
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