Va esclusa l'esistenza di una prassi volta ad esigere dagli avvocati, al momento dell'iscrizione del ricorso in cassazione, che l'attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato estratto dal fascicolo informatico debba essere rilasciata dalla cancelleria del giudice a quo e non direttamente dal difensore.
Ciò, come previsto dal comma 9-bis dell'articolo 16 bis Decreto legge n. 179/2012, cosi come introdotto dall'articolo 52 del Decreto legge n. 90/2014, convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014.
E’ quanto precisato dal primo presidente della Corte di cassazione, Giovanni Canzio, a riscontro di una nota della Corte di appello di Roma relativa ai poteri di autentica degli avvocati ai sensi dei Decreti legge n. 90/2014 e n. 83/2015, nonchè a seguito di verifiche effettuate presso la Cancelleria centrale civile della Suprema corte.
Nella risposta di Canzio viene anche precisato come l'Ufficio depositi della Corte di cassazione, con un apposito ordine di servizio del 12 novembre 2014, ha pienamente recepito le ulteriori disposizioni dettate in materia dalla circolare del ministero della Giustizia del 29 ottobre 2014, ai sensi della quale la nuova disciplina si applica a tutti i documenti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dal fatto che la data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo documento sia avvenuta prima dell'introduzione della disposizione che ha conferito ai difensori il potere di autentica.
Il Primo presidente rende anche noto il proprio impegno a vigilare attentamente sul rispetto delle nuove disposizioni da parte dei relativi servizi di cancelleria e ciò, nell'ottica “di leale e proficua collaborazione e nella comune convinzione che lo sviluppo del processo civile telematico costituisca uno strumento essenziale per il processo di innovazione tecnologica dispiegato nel Paese”.
E’ quanto si apprende in una nota del 29 gennaio 2016 a firma di Giovanni Canzio e di cui viene data notizia nel portale della Fondazione Italiana per l'innovazione Forense – FIIF.
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