Autovelox dichiarato conforme post infrazione? La multa va annullata

Pubblicato il 17 dicembre 2019

La funzionalità dell’autovelox è stata attestata sulla base di una dichiarazione di conformità successiva alla data di rilevazione dell’infrazione? La multa va annullata.

E’ quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 33164 del 16 dicembre 2019, con cui ha accolto le doglianza di un automobilista, sanzionato per eccesso di velocità a seguito di rilevazione dell’infrazione tramite lo strumento dell’autovelox.

Nella specie, la dichiarazione di conformità con cui si attestava la funzionalità dell’apparecchio recava una data successiva a quella della rilevazione della trasgressione.

E una dichiarazione siffatta non poteva avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione.

I giudici di merito, nella specie, avevano errato a confermare la sanzione irrogata nonostante la mancata prova della taratura e della conformità dello strumento utilizzato per la rilevazione.

Mancanza di prova su taratura e conformità dell’apparecchio

La Suprema corte, nella decisione in oggetto, ha quindi ricordato la declaratoria di illegittimità costituzionale sancita dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 113/2015, rispetto all’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Ribadito, come effetto di tale pronuncia, anche il principio secondo cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazioni con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Verifiche di funzionalità e taratura: onere a carico della PA

Ciò posto, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio – è stato altresì sottolineato - il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o no sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura suddette e, in tale contesto, l’onere della prova incombe sulla pubblica amministrazione.

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