In materia di confisca per equivalente, non è necessario che vengano specificamente individuati i beni oggetto di ablazione. Una volta accertato il profitto o il prezzo del reato per cui questa è disposta, la confisca potrà avere ad oggetto non solo beni individuati nella attuale disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrino solo successivamente al provvedimento di confisca, fino alla concorrenza dell'importo determinato.
E' ciò che ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 33765 depositata il 30 luglio 2015, rigettando il ricorso di un imputato avverso la pronuncia con cui il Gip ne aveva disposto la confisca di denaro, beni ed altre utilità di cui risultava titolare – sino alla concorrenza di un determinato ammontare – quale prezzo del reato di cui all'art. 319 c.p., per cui il ricorrente era stato condannato.
Avverso la pronuncia, l'imputato lamentava – tra l'altro - come la disposta confisca fosse, nel caso di specie, del tutto vaga ed incerta (sia in ordine alla quantificazione del profitto, sia in ordine alla individuazione dei beni da confiscare). Tra l'altro – a detta del ricorrente – la prospettiva secondo cui detta misura sarebbe andata a colpire anche beni acquisiti al patrimonio in un momento successivo, disattendeva il parametro della pertinenzialità del profitto al reato.
Respingendo detta censura, la Cassazione ha chiarito come – in base ad orientamento ormai consolidato - il giudice che emette il provvedimento ablativo, sia tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro, è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
La necessità di una specifica indicazione, troverebbe infatti la sua giustificazione nell'esigenza di un rapporto strumentale tra il bene da sequestrare (quale profitto o prezzo di un'attività criminosa) ed il reato. Strumentalità che invece non è necessaria nella confisca per equivalente ( disposta nel caso in eseme), poiché la misura non va a ricadere direttamente sui beni costituenti profitto del reato, bensì sul loro controvalore.
Va poi aggiunto - prosegue la Corte – che la confisca per equivalente può essere disposta anche in caso di impossibilità transitoria e reversibile di reperimento dei beni, purché questi siano sussistenti al momento dell'adozione della misura.
La definizione del perimetro patrimoniale all'interno del quale la misura deve essere soddisfatta, infatti, non può essere vanificata da una momentanea incapienza del debitore.
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