E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il Decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, recante attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
Il provvedimento introduce alcune modifiche al Codice penale in materia di confisca obbligatoria, prevedendola anche nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti con riferimento ai reati di:
E’ stato, inoltre, modificato il vigente Decreto-legge n. 306/1992, contenente misure di contrasto alla criminalità mafiosa, per quel che riguarda l’articolo 12-sexies che dispone la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Questa ipotesi particolare di confisca diventa, quindi, applicabile anche ai reati di falso monetario, di frode informatica, di autoriciclaggio nonché nei casi di corruzione tra privati.
A modifica dell’articolo 2635 del Codice civile in materia di corruzione tra privati, il Decreto prevede l’introduzione di un nuovo comma ai sensi del quale, nelle ipotesi contemplate dall’articolo e ferme le statuizioni di cui all'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.
Il Decreto legislativo n. 202/2016 entrerà in vigore il 24 novembre 2016.
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