Confisca per equivalente a tutto campo

Pubblicato il 12 novembre 2009

Con sentenza n. 42894 dell’11 novembre 2009, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ammesso l’istituto della confisca per equivalente anche per il finanziamento emesso da una banca a favore di una società il cui amministratore era stato implicato in una storia di corruzione.

Massima applicabilità per tale tipo di confisca che, a differenza di quella ordinaria, è diretta a colpire beni anche non direttamente collegati al compimento del reato; infatti tale mezzo è stato ideato per privare il colpevole di qualsiasi effetto economico positivo derivante dalla sua condotta delittuosa.

I giudici hanno precisato che “la confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente o indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo hanno tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso”, con esclusione del debito della società verso la banca finanziatrice.

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