Con sentenza n. 7038 del 23 febbraio 2021, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la confisca degli immobili in sequestro, disposta nell’ambito di un procedimento penale per il reato previsto dall'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui), commesso dall'amministratore di due Srl anche nell'interesse delle medesime.
In particolare, la Corte d’appello era intervenuta a seguito dell'annullamento, con rinvio, precedentemente disposto dalla Corte di cassazione ed aveva provveduto a determinare il profitto lucrato singolarmente dalle due società, a quantificare il valore degli immobili oggetto di confisca per equivalente ex D. Lgs. n. 231/2001, ad indicare i criteri che erano alla base della definizione del trattamento sanzionatorio.
Nella rideterminazione del profitto lucrato dalle Srl, i giudici territoriali lo avevano quantificato attraverso l'applicazione degli indici di rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Avevano, inoltre, disposto una perizia per valutare gli immobili in sequestro e, rilevando che l’entità dello stesso - per come quantificata dal tecnico incaricato - fosse inferiore al profitto stimato, avevano disposto l’integrale confisca sugli immobili sequestrati.
Contro tale statuizione aveva proposto ricorso il difensore delle due società, lamentando, tra gli altri motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, in primo luogo, alla quantificazione del profitto operata dalla Corte territoriale.
Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Suprema corte, secondo la quale, nell'effettuare il giudizio rescissorio, i giudici di merito avevano rivalutato l'entità del profitto scostandosi sensibilmente da quello che aveva complessivamente quantificato la Cassazione, calcolando anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Tale operazione doveva ritenersi illegittima sia perché l'ammontare del profitto si calcola al netto degli interessi e della rivalutazione, sia perché la Corte di appello non aveva rispettato il vincolo del giudicato parziale sulle parti non annullate della sentenza e, dunque, sulla complessiva quantificazione del profitto effettuata in via definitiva dalla sentenza rescindente.
Secondo gli Ermellini, a seguire, risultava viziato anche il percorso argomentativo a sostegno della identificazione del valore degli immobili: la valutazione degli esiti dell'accertamento peritale non risultava, infatti, conforme alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, è stata ricordata l’importanza del diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica: in tema di perizia, ossia, il giudice, dopo l'esame del perito, è tenuto ad integrare il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico dell'imputato qualora questi abbia assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all'attività peritale ed ai relativi esiti.
Questo confronto deve essere valutato dal giudice che ha l'onere di esprimere le ragioni per le quali ritiene di assegnare capacità dimostrativa ad una scelta tecnica piuttosto che all'altra.
Nella vicenda esaminata, la motivazione, nel definire il valore degli immobili sottoposti a confisca per equivalente, aveva fatto rinvio esclusivamente ai risultati della perizia senza prendere in considerazione le deduzioni dei tecnici di parte: si trattava, ciò posto, di una motivazione insufficiente in quanto in essa non era indicato il percorso argomentativo seguito dal giudice.
In definitiva, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio per una nuova definizione del quantum di profitto, al netto degli interessi e della rivalutazione e fermo il limite complessivo identificato dalla prima sentenza rescindente, nonché per quantificare il valore degli immobili sottoposti a confisca per equivalente, tenendo in considerazione anche le allegazioni dei tecnici di parte.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".