La confisca cosiddetta “allargata” di cui all’articolo 12-sexies del Decreto legge n. 306/1992 disposta, ossia, sul denaro, sui beni o su altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, ha come presupposti, da un lato, la mancata giustificazione della provenienza e, dall’altro, la sproporzione rispetto al reddito.
Mentre, tuttavia, la provenienza deve essere giustificata dalla parte che vi ha interesse, per quanto riguarda la sproporzione la stessa deve essere valutata qualora risulti positivamente, non potendosi far gravare sulla parte nei cui confronti è emesso il provvedimento ablatorio l’onere di fornire preventivamente la prova contraria.
La presunzione di illegittima provenienza che fa scattare l’onere probatorio a carico della parte interessata, quindi, presuppone che sia accertata la sproporzione tra guadagni e patrimonio.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di legittimità nel testo della sentenza n. 16111 depositata il 19 aprile 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".