Confermato l'invito alla chiusura dell'ulteriore sede notarile secondaria

Pubblicato il 11 dicembre 2013 Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 10363 del 2 dicembre 2013, ha respinto il ricorso proposto da un notaio contro il provvedimento del Consiglio notarile distrettuale sulla chiusura degli uffici notarili secondari “doppi”, ubicati nel distretto notarile d'iscrizione, nonché la deliberazione n. 7-75 del 20 aprile 2012 con cui il Consiglio nazionale del notariato, aveva regolamentato l'”ufficio notarile secondario” e modificato gli articoli 9 e 10 del Codice deontologico dei notai.

Al notaio, che aveva una sede principale e due sedi secondarie in comuni della stessa provincia, il Consiglio notarile di appartenenza, oltre a chiedere che fossero indicati i giorni di assistenza obbligatoria prescelti presso la sua sede e l'ubicazione dell'eventuale ufficio secondario, aveva avanzato l'invito a procedere con la chiusura di eventuali ulteriori uffici secondari. Da qui il ricorso contro il suddetto provvedimento.

In particolare, tra le altre doglianze, il professionista si era lamentato che i provvedimenti impugnati fossero stati emanati in violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di mercato e di libera concorrenza, applicabili anche ai soggetti esercenti professioni intellettuali. Ma tale assunto, così come gli altri proposti, non è stato condiviso dai giudici amministrativi i quali, per contro, hanno evidenziato come i provvedimenti impugnati avessero puntualmente applicato il disposto di cui all'art. 26, I e II comma della Legge n. 89/13; a ciò era stato aggiunto che la stessa Corte di giustizia, con sentenza pronunciata il 24 maggio 2011 con riferimento alla causa C-47/08, aveva affermato, in termini generali come “la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi d'interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, costituisce una ragione imperativa d'interesse generale che consente di giustificare eventuali restrizioni all'art. 43 CE derivanti dalle specificità proprie dell'attività notarile, quali l'inquadramento di cui sono oggetto i notai per effetto delle procedure di selezione che sono loro applicate, la limitazione del loro numero e delle loro competenze territoriali o ancora il regime loro applicato riguardo a remunerazione, indipendenza, incompatibilità e inamovibilità, purché dette restrizioni permettano di conseguire tali obiettivi e siano a ciò necessarie”.

In definitiva, posti gli obiettivi di interesse generale che le attività notarili perseguono, è legittimo che il legislatore imponga restrizioni alle modalità di esercizio delle relative funzioni, comprese eventuali limitazioni nelle competenze territoriali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Risoluzione per assenza ingiustificata del lavoratore: comunicazione dell’azienda all’ITL

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy