Confermato il risarcimento per l'illegittima istanza di fallimento
Pubblicato il 11 novembre 2010
Con sentenza n.
22826 del 10 novembre 2010, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello di Firenze aveva accolto l'appello presentato da una società al fine di vedersi riconosciuto un risarcimento danni a carico di un creditore che aveva presentato, nei suoi confronti, un'illegittima istanza di fallimento.
La Corte di legittimità, respingendo gli assunti del creditore istante, ritenuto responsabile per aver presentato l'istanza di fallimento nonostante fosse in atto una transazione con la società in difficoltà, ha sottolineato come
“l'accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex articolo 96 Codice procedura civile, dei requisiti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero del difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, ove la motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo, all'an e al quantum dei pregiudizi di cui sia chiesto il risarcimento risponda ad esatti criteri logico-giuridici”.