Confermate le agevolazioni fiscali alle Bcc anche in assenza di mutualità prevalente
Pubblicato il 08 maggio 2012
Con la
risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012, l’agenzia delle Entrate risponde ad una consulenza giuridica avanzata da Federcasse lo scorso dicembre, circa l’applicazione delle agevolazioni tributarie alle banche di credito cooperativo, società cooperative a mutualità prevalente.
Nello specifico, all’Amministrazione finanziaria sono stati formulati tre quesiti riguardanti i requisiti che una banca di credito cooperativo deve possedere per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in quanto istituto di tipo mutualistico; il momento in cui tali requisiti devono essere accertati e se in caso di accertamento tributario verso una BCC, l’Amministrazione finanziaria deve necessariamente acquisire i pareri preventivi di Banca d’Italia e ministero dello Sviluppo economico.
Di seguito, le conclusione espresse con il nuovo documento di prassi.
Per il mantenimento degli sconti fiscali previsti per gli istituti di credito cooperativo – spiega la risoluzione – le Bcc devono rispettare i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti dall'articolo
35 del Testo Unico bancario (Tub).
Non vi devono essere, cioè, dubbi sull’attività svolta dalla Banca, che in nessun caso deve celare intenti speculativi, ma solo operare nell’interesse economico dei soci, anche attraverso tassi di interesse agevolati, beni e servizi offerti a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato.
Tuttavia, il mancato rispetto della cosiddetta “
mutualità di vantaggio” a favore dei soci rispetto ai normali clienti non costituisce causa di revoca delle agevolazioni fiscali, così come non rileva l’eventuale operatività svolta al di fuori della zona di competenza territoriale (fissata nel limite massimo del 5% delle attività di rischio complessivamente assunte). Sempre che tutto ciò non infici la mutualità dell’attività bancaria, celando l’esercizio di un’attività speculativa.
Per quanto riguarda il momento in cui deve essere rilevata la prevalenza dell’operatività con i soci, la risoluzione precisa che detta rilevazione deve essere eseguita alla fine del periodo d'imposta, ma utilizzando i dati medi trimestrali rilevabili dalle segnalazioni di vigilanza.
Infine, riguardo alla necessità di acquisire i pareri preventivi dagli organi di vigilanza bancaria, l’agenzia delle Entrate ribadisce in capo a se stessa il mantenimento degli ordinari poteri di controllo. Viene, dunque, sancito il principio secondo il quale l'applicazione o la disapplicazione delle agevolazioni fiscali per le Bcc spetta all'Agenzia delle entrate.