Confermata l'inammissibilità dell'appello non depositato presso la Commissione tributaria
Pubblicato il 05 dicembre 2009
Con sentenza n. 321 del 4 dicembre scorso, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con riferimento all'art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui viene affermata l'inammissibilità dell'appello, non notificato tramite ufficiale giudiziario, qualora l'appellante abbia omesso di depositare copia dell'atto presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.