Confermata la sospensione del legale che comunica i precedenti penali del cliente
Pubblicato il 21 settembre 2010
E' stato rigettato da parte dei giudici delle Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 19702 del 17 settembre – il ricorso presentato da un legale avverso il provvedimento disciplinare di sospensione irrogatogli dal Consiglio dell'Ordine di Venezia, poi confermato dal Consiglio nazionale forense, per aver comunicato a terzi i precedenti penali riguardanti un proprio cliente, ponendo, quindi, in essere atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Tra i motivi di doglianza del legale, l'asserita incompetenza del Consiglio veneziano a decidere sull'originario esposto in considerazione del fatto che il ricorrente era iscritto presso l'Albo di Roma. Deduzioni, queste, ritenute dal Collegio di legittimità inammissibili sia perchè tardive, sia perchè, in realtà, esisteva un procedimento disciplinare pendente dinanzi al Consiglio romano per il quale era stata decisa la trasmissione degli atti a Venezia.