Sono vietate e inopponibili all’Erario le operazioni che, pur non contrastando con alcuna specifica disposizione, sono idonee a procurare un vantaggio fiscale e non possono spiegarsi diversamente che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.
E’ questa la regola giuridica, desumibile dai principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, ribadita dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3533 del 14 febbraio 2018.
Sulla base di questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la statuizione con cui la Commissione tributaria di secondo grado aveva ritenuto che un’operazione realizzata tramite la costituzione di un mutuo ipotecario per un importo identico al valore di un immobile che, pochi giorni prima, era stato conferito nella Srl, unitamente al successivo accollo del mutuo da parte della stessa società, fosse stata posta in essere al solo fine di eludere il pagamento dell’imposta di registro.
L’operazione aveva, infatti, procurato il vantaggio di una riduzione dell’imposta di registro, pagata non sul valore immobiliare ma sul valore immobiliare al netto della passività accollata; tale collegamento – aveva concluso la CTR – era privo di una individuabile ragione economica alternativa al risparmio d’imposta.
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