Conferimenti in natura nelle spa senza relazione peritale
Pubblicato il 28 dicembre 2010
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre scorso del Decreto Legislativo n.
224 del 29 novembre 2010 viene nuovamente modificata, snellendola, la procedura per la valutazione dei valori dei conferimenti di beni in natura ed altri valori mobiliari apportati al capitale delle spa.
Il nuovo articolo 2343-ter del codice civile elimina la produzione della relazione giurata in caso che il valore attribuito ai conferimenti di beni in natura o valori mobiliari non superi la valutazione riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi il conferimento e che sia conforme ai principi riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento. Tale valutazione, però, deve provenire da un esperto indipendente, di comprovata professionalità, sia dal conferente che dalla società ricevente.
Ancora, non è necessaria la valutazione del perito nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto altri beni in natura e crediti che vengono conferiti al valore equo (cd. fair value), che risulterà o da un bilancio approvato non oltre l'anno antecedente il conferimento o sottoposto a revisione legale senza rilievi circa la valutazione dei beni oggetto di conferimento.
In assenza della perizia spetterà agli amministratori controllare, nei 30 giorni successivi, l'avvenimento di fatti eccezionali che possono incidere sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti e che abbiano modificato sensibilmente il valore di tali beni; inoltre dovrà essere vagliata anche l'indipendenza della valutazione. Verificatisi tali fatti si dovrà procedere ad una nuova valutazione.
Infine viene stabilito che il valore nominale delle azioni acquistate non potrà mai superare la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, considerando le azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.