I giudici di Cassazione hanno confermato la decisione con cui il Giudice di pace aveva assolto una donna dal reato di lesioni colpose ascritte a danno di due motociclisti in conseguenza di un sinistro stradale.
In particolare, erano stati esclusi profili di responsabilità in capo all’imputata in considerazione degli accertamenti tecnici in atti, delle dichiarazioni testimoniali e della localizzazione dei danni sul suo mezzo; per contro, erano stati affermati profili di colpa nella condotta tenuta da chi conduceva la moto, per essersi approssimato all’incrocio a velocita ritenuta “non consona” e senza una adeguata visuale dell’area impegnata dal veicolo della controparte.
La Suprema corte – sentenza n. 5277 del 3 febbraio 2017 – ha ritenuto del tutto coerente ed adeguata la motivazione di merito in quanto, sulla base degli elementi istruttori raccolti, non era stata adeguatamente raggiunta la prova della responsabilità penale dell’accusata.
E questo in termini di prevedibilità dell’evento e di imputazione causale dei profili di addebito sulla precedenza dalla stessa dovuta in fase di svolta a sinistra, attesa “l’assoluta imprevedibilità e anomalia della condotta di guida del motociclista”.
Per la Cassazione, addirittura, la condotta di guida del motociclista – che, sulla base delle risultanze tecniche, era risultato procedere ad una velocità di circa 60-70 km/h senza operare alcun rallentamento in vista dell’incrocio ed era pervenuto alla collisione in assenza di tracce di frenata o di manovre di emergenza e senza una direttrice di marcia rettilinea – si era posta con tale rilievo di antidoverosità da assurgere a "causa assorbente della collisione".
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