Condono sulle liti esteso agli “avvisi”

Pubblicato il 03 ottobre 2008 La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con sentenza n. 39 del 9 giugno 2008, ha stabilito che gli avvisi di liquidazione delle imposte sono soggetti al condono fiscale. Viene cioè riconosciuta la definizione di qualsiasi lite pendente che abbia ad oggetto una pretesa tributaria, indipendentemente dalla denominazione dell’atto. La sentenza trae origine dal ricorso di un contribuente che aveva impugnato il diniego della definizione della lite pendente emanato dal Fisco. I giudici di appello ritengono che gli avvisi di liquidazione sono soggetti al potere di accertamento che rientra nelle liti pendenti condonabili. Cioè, la definizione delle controversie pendenti comprende anche l’impugnazione dell’atto di liquidazione. A suffragare questa tesi viene richiamato il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 10535 dell’8 maggio 2006, secondo cui se il Fisco denomina avviso di liquidazione un atto che nella sostanza è un accertamento, nel caso in cui venga contestato è ammessa la definizione della lite pendente tramite condono.
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