Il materia di condono edilizio, il silenzio assenso ex art. 35 Legge n. 47/1985, si forma solo qualora sia stata presentata tutta la documentazione richiesta, tra cui la rappresentazione fotografica dell’immobile abusivo, sia stata versata l’intera oblazione e pagate le somme eventualmente dovute a conguaglio, compresi gli oneri concessori.
E’ quanto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, rigettando il ricorso di una S.r.l. – in proposito confermando la statuizione del Tar per la Campania – avverso il diniego di condono edilizio, da parte del Comune, per asserita carenza di documentazione essenziale.
Nel caso di specie difatti – si legge nella sentenza n. 3670 del 25 luglio 2017 – la pratica edilizia di condono è effettivamente carente degli elementi essenziali, costituiti per l’appunto dalla documentazione fotografica, nonché della dichiarazione sostitutiva asseverante l’epoca di ultimazione delle opere. Manca oltretutto la documentazione circa l’integrale versamento dell’oblazione e degli oneri concessori.
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