E’ nulla la delibera condominiale con cui si autorizza la costruzione di un ascensore, la cui gabbia limita la visuale di un singolo proprietario.
Lo ha deciso la Suprema Corte di Cassazione, secondo sezione civile, respingendo il ricorso di un condominio.
In particolar modo, la Corte ha ritenuto che nel caso de quo fosse stato travalicato il limite entro il quale ciascun partecipante alla comunione, ai sensi dell’art. 1102 c.c., può servirsi della cosa comune.
Ciò in ossequio a quell'orientamento secondo cui l’uso della cosa comune – in quanto sottoposto ex art. 1102 c.c. ai limiti consistenti nel divieto di ciascun condomino di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto – non può estendersi all'occupazione di una parte del bene, tale da portare all’usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità
Ed ancora – precisa la Corte con sentenza n. 4726 del 10 marzo 2016 – il medesimo art. 1102 c.c., nel regolare i diritti dei partecipanti alla comunione, prescrive che in ogni caso non può essere alterata la destinazione della cosa comune, sicché solo le modificazioni di questa che consentano il pari uso secondo il diritto di ciascuno, rientrano nella previsione legale, mentre è vietata ogni diversa attività innovatrice
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