Precisazioni dalla Cassazione in materia di condominio e, in particolare, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea entro il termine di 5 giorni antecedenti l’adunanza.
Con sentenza n. 8275 del 25 marzo 2019, la Seconda sezione civile ha richiamato il principio secondo cui l'avviso di convocazione ex art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile (nel testo ratione temporis vigente), deve qualificarsi quale atto di natura privata - ovvero del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari – nonché atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c..
Ciò posto, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".