Va esclusa la validità della costituzione di un diritto reale di uso esclusivo di una parte comune dell’edificio, in ambito condominiale.
Così le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nel pronunciarsi, con sentenza n. 28972 del 17 dicembre 2020, su questione di massima di particolare importanza.
Gli Ermellini, in proposito, hanno enunciato apposito principio di diritto.
Hanno così sottolineato come sia da escludere una pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, e "mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c.".
Essa è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi.
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