Nel caso in cui il condominio abbia adottato un sistema di contabilizzazione del calore, le spese del riscaldamento centralizzato dell’edificio devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione, con ordinanza n. 28282 del 4 novembre 2019, pronunciata in accoglimento delle ragioni di un condomino, oppostosi ad una delibera dell’assemblea condominiale con la quale era stato deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all'importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale.
La Seconda sezione civile, nell’aderire alle doglianze sollevate dal ricorrente, ha giudicato erronea la ripartizione delle spese, per come decisa dall’assemblea di condominio.
Per gli Ermellini, infatti, “è illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari”.
A tale fine - si legge nel testo della decisione - non possono nemmeno rilevare eventuali diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto “atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.
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