Nel caso di edificio costruito da una sola persona, la situazione di condominio edilizio si ha per costituita nel momento stesso in cui l’originario unico proprietario ne operi il frazionamento, alienando ad un terzo la prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione.
Qualora, per contro, si tratti di un edificio costruito da più soggetti su suolo comune, il condominio insorge nel momento in cui avviene l'assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli appartamenti.
In questo contesto, spetta al giudice di merito stabilire se i comproprietari pro indiviso del suolo abbiano stipulato un negozio di divisione di cosa futura ovvero una reciproca concessione ad aedificandum.
E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione con ordinanza n. 5335 depositata il 2 marzo 2017.
Nella pronuncia, è stato, altresì, precisato come, per effetto dell’assegnazione delle singole porzioni, insorga anche la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento, destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso.
Questo, salvo che, dal titolo, non risulti una contraria, chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di queste parti e di escluderne gli altri.
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