Condominio. Ok alla parziale trasformazione del sottotetto in terrazza

Pubblicato il 28 agosto 2012 Con sentenza n. 14107 depositata il 3 agosto 2012, la Cassazione, Seconda sezione civile, ha sancito l’importante principio che attribuisce la facoltà, al condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune, di effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio; ciò, a condizione che sia “salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene”.

Secondo la Corte, in particolare, la soppressione di una piccola parte del tetto, se viene salvaguardata diversamente la funzione di copertura e si realizza nel contempo un uso più intenso da parte del condomino, non può essere intesa come alterazione della destinazione, comunque assolta dal bene nel suo complesso.
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