Condominio. Niente risarcimento se non viene individuata l’origine del danno

Pubblicato il 04 marzo 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 2840 depositata il 6 febbraio 2013 – in tema di condominio, la disposizione dell'articolo 1126 del Codice civile sulla ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce “alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario”; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex articolo 2051 del Codice civile e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio.

Nel caso esaminato dalla Suprema corte è stata ribaltata la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto la richiesta di risarcimento avanzata dal condomino proprietario del lastrico solare per i danni da asserita omessa manutenzione da parte del condominio, senza che fossero state adeguatamente individuate l'origine e la natura delle cause determinatrici dei danni medesimi; la decisione andava cassata, cioè, in quanto non si era provveduto ad operare la necessaria distinzione tra i suddetti vizi ed i correlati titoli di responsabilità, verificando, in concreto, la sussistenza dei presupposti per far luogo all'applicazione dei principi giuridici sopra indicati, con la determinazione della corretta ripartizione delle relative spese in funzione delle rispettive ragioni di imputabilità.
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