Condominio: la ricevuta dell'amministratore non è sufficiente per provare il pagamento

Pubblicato il 20 settembre 2010 Con sentenza n. 17246 del 22 luglio 2010 la Corte di cassazione, in materia di condominio, ha dichiarato che la ricevuta di pagamento emessa dall'amministratore al condomino rappresenta la prova della ricezione di un pagamento e non la ricognizione di un debito che solleva colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare l'attendibilità di quanto in essa contenuto.

La Corte ha evidenziato come senza una ordinata contabilità da cui trarre indicazioni delle somme dovute da ciascuno dei condomini, le quietanze rilasciate al condomino dal traente-amministratore, anche per il fatto che gli assegni erano stati da lui stesso emessi come mandatario della società condomina, non costituivano prova sufficiente dell’acquisizione della loro valuta da parte del condominio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy