Aliquota IVA ridotta per i condomìni che investono nella realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
La precisazione giunge dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 3 del 13 gennaio 2020.
Rispondendo all’interpello sollevato da una società, che si occupa della progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, servoscala, ascensori e piattaforme elevatrici anche finalizzate a consentire il superamento di barriere architettoniche, l’Agenzia conclude che “la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989”.
In sostanza, l’Agenzia - richiamando quanto già affermato nella risoluzione n. 70/E del 2012 – chiarisce che l’aliquota IVA al 4 per cento applicabile alle cessioni dei suddetti beni è un’agevolazione oggettiva e, dunque, guarda alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente.
In tale ottica, l'aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell'ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili, nella misura in cui tali beni rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa (articolo 8.1.13 del D.M. 236 del 1989).
Per di più, tali considerazioni valgono anche nel caso di "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".
Anche in questo caso, infatti, se rispettate le peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989, si potrà applicare l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, in caso contrario si applicherà l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
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