Condannato il marito che versa l'assegno di mantenimento solo parzialmente
Pubblicato il 17 ottobre 2009
Con sentenza n. 39938 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un uomo a venti giorni di reclusione, alla multa e al risarcimento del danno morale subito dalla moglie in quanto lo stesso aveva versato a quest'ultima solo una parte dell'assegno di mantenimento stabilito a suo carico.
Anche se la donna percepiva una pensione e lavorava, la Corte ha riconosciuto, comunque, la responsabilità del marito per inadempimento parziale dell'obbligo all'assegno divorziale. Non è infatti riconosciuto all'obbligato – continuano i giudici di legittimità - “un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice”.
Per questo tipo di reato, la Corte ha altresì sancito la perseguibilità d'ufficio: “in caso di scioglimento del matrimonio, il reato di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 12-sexies, è procedibile d'ufficio in mancanza di una specifica disposizione di legge che ne subordini la procedibilità alla presentazione della querela”.