Condanna solo in caso di effettiva mancanza dei mezzi di sussistenza

Pubblicato il 10 novembre 2009
Con sentenza n. 42631 del 9 novembre 2009, la Cassazione ha annullato, con rinvio, la condanna impartita, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, nei confronti di un uomo che non aveva versato alla moglie ed al figlio minore l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione coniugale.

In particolare, sottolineano i giudici di legittimità, ciò che rileva e che deve, in casi come questo, essere accertato dal giudice penale è se “per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza”.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare – spiega la Corte - “non vi è interdipendenza tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice, in quanto l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, ma è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato”.

Per effetto del rinvio, i giudici di merito dovranno riprendere in mano la vicenda ed accertare se, in concreto, la ex moglie e il figlio fossero privi di mezzi di sussistenza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy