La parte può essere condannata, d’ufficio, ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, Codice di procedura civile, per abuso del diritto all'impugnazione, anche nel caso di proposizione di un ricorso per cassazione non seguito da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di legittimità.
E’ l’ipotesi, ad esempio, di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 369 comma 2, n. 2 Cpc, ovvero quando manca del tutto la relata di notifica che deve essere depositata unitamente al ricorso ed alla copia autentica della sentenza impugnata, a pena di improcedibilità.
Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 25176 dell’11 ottobre 2018, pronunciata in tema di responsabilità aggravata e lite temeraria.
Tra gli altri motivi che, secondo la Corte, potrebbero giustificare una condanna ex articolo 96, terzo comma, Cpc per abuso del diritto all'impugnazione, sono anche ricordati, a mero titolo esemplificativo, i casi di proposizione di un ricorso per cassazione:
In tutte queste evenienze – hanno precisato i giudici di Piazza Cavour - il ricorso per cassazione integra “un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale”, in quanto non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma “destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.
Ne discende la declaratoria di improcedibilità per il relativo ricorso per cassazione, con possibile contestuale condanna della parte soccombente, per responsabilità processuale aggravata, al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
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