Condanna per detenzione di droghe leggere. Sospensione della patente non più automatica

Pubblicato il 24 aprile 2015 Con sentenza n. 187 depositata il 4 febbraio 2015, il Tar Lombardia, sede di Brescia, ha accolto il ricorso presentato da un conducente avverso l’ordinanza con cui la Prefettura gli aveva sospeso la patente di guida, a causa della perdita di requisiti morali ex 120 del Codice della Strada.

Alla base della revoca della patente, in particolare, vi era la condanna del ricorrente emessa ex art. 444 c.p.p., per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (nella specie, coltivazione presso la propria abitazione di marijuana).

Ha chiarito il Tar sul punto - accogliendo le censure del ricorrente - che per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti, l’automatismo della revoca della patente di guida ex art. 120 comma 1 e 2 C.d.S., sia venuto meno in relazione alle fattispecie di lieve entità ed alla condanna – come nel caso di specie – per droghe leggere, purché in questo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale previsto per l'ipotesi di lieve entità dei fatti.

E nella specie, la pena non solo non è superiore al massimo edittale, ma si colloca, al pari, ben al di sotto della modesta rilevanza penale dei fatti stessi.

La perdita di detto automatismo implica l’obbligo per la Prefettura di valutare in concreto la posizione dell’interessato, tenendo conto non solo della condanna penale, ma anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale.

Sulla base di tale ragionamento, il Tar ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Prefettura per nuovo esame della situazione.
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