Condanna per chi interrompe le attività di scrutinio
Pubblicato il 09 marzo 2010
La Cassazione, con sentenza n. 9074 del 2010, ha confermato la condanna impartita nei confronti di due politici locali che, nel corso di uno scrutinio elettorale, avevano interrotto le attività del presidente e degli scrutinatori entrando nel seggio con una ventina di persone per contestare il numero di schede annullate.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come le attività di scrutinio costituiscano un pubblico servizio la cui interruzione è punita, ai sensi dell'articolo 340 Codice penale, anche se a provocarla è una protesta di uno dei candidati.