Condanna per chi è in possesso, ingiustificato, di un bene altrui
Pubblicato il 07 febbraio 2011
La Cassazione, Seconda sezione penale, con sentenza n.
2990/2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano disposto l'assoluzione di un imprenditore che era stato accusato del reato di ricettazione; in particolare, l'uomo era stato trovato in possesso dei disegni costruttivi di un congegno industriale appartenente ad altra società.
Dell'illegittimo possesso, l'uomo non aveva fornito alcuna giustificazione ai giudici di merito i quali, tuttavia, ritenendo che i disegni costruttivi non potessero essere qualificati come “
segreti industriali non brevettati”, avevano escluso ogni responsabilità penale in capo all'imputato Diverso il parere della Corte di legittimità la quale, a fronte del ricorso del legale rappresentante della società danneggiata, ha giudicato, nella specie, rilevante la circostanza del possesso, ingiustificato, di beni appartenenti ad altri. Per la Cassazione, infatti, la prova dell'elemento soggettivo poteva, nella specie, ritenersi raggiunta sulla base dell'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene.