Condanna penale in primo grado? Azione civile congiunta non va sospesa

Pubblicato il 23 maggio 2019

Quali sono i presupposti legali soggettivi di operatività della sospensione necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato, promosso quando nel processo penale concernente il reato sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado?

Alla domanda hanno risposto le Sezioni Unite civili della Cassazione, nel testo della sentenza n. 13661 del 21 maggio 2019, pronunciata con riferimento al tema del rapporto tra giudizio penale e giudizio civile instaurati a seguito di sinistro stradale.

Sezioni Unite: no a sospensione con azione nei confronti del danneggiante e dell’assicurazione

Nel dettaglio, la Suprema corte ha dato una lettura restrittiva dei casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, del Codice di procedura penale.

Detto comma, letteralmente, sancisce: “Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.

I casi di sospensione così individuati – ha precisato la Corte - rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 -bis, 652 e 654 c.p.p.

Essi vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

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