Condanna penale anche se le emissioni non superano i limiti di legge

Pubblicato il 28 febbraio 2012 La Cassazione – sentenza n. 7605 del 2012 – ha confermato la condanna per il reato di "getto pericoloso di cose” - previsto e punito dall'articolo 674 del Codice penale - impartita nei confronti di un panettiere di Sassari che era stato denunciato dai condomini in conseguenza delle emissioni di fumo che uscivano dall’impianto di areazione della panetteria.

A fronte delle doglianze dell’uomo il quale aveva posto l’accento sul fatto che le emissioni di specie non superavano il limite fissato dalla legge, i giudici di legittimità hanno sottolineato che, a ben vedere, la molestia si determina non solo nel caso in cui le emissioni superino il tetto imposto da speciali norme giuridiche ma anche quando si oltrepassi – come nel caso in esame – la misura della comune tollerabilità per come fissata dall'articolo 844 del Codice civile.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, occorre valutare anche lo stato dei luoghi ed il giusto bilanciamento tra le esigenze di produzione e quelle della proprietà.
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