Un professore di economia aziendale di un istituto tecnico di Milano è stato condannato a rifondere 50.000 euro per il danno subito dall’erario e dalla scuola per le sue numerose anche se giustificate assenze dall’insegnamento didattico. Tale suo comportamento aveva causato delle profonde carenze di apprendimento da parte degli studenti riscontrate dai numerosi voti insufficienti riportati da intere classi.
La sentenza n. 399 del 2 ottobre 2009 della terza sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha così sostenuto “che la reiterata condotta dell’insegnante, caratterizzata da assenze ad intermittenza per malattia, ha compromesso il percorso formativo degli studenti in considerazione dell’accentuata frammentazione del rapporto con gli stessi, con conseguente negazione in concreto del principio di continuità didattica”. Tale frammentarietà non consentiva di poter provvedere alla sua sostituzione in modo continuo, tale da non causare buchi nell’apprendimento degli alunni.
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