Condanna confermata per l’architetto che attesta falsamente la regolare esecuzione delle opere
Pubblicato il 10 ottobre 2012
Con
sentenza n. 39513 depositata l’8 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per falsità ideologica disposta dai giudici di merito nei confronti del proprietario di un condominio e del direttore dei lavori di costruzione del predetto i quali, al fine del rilascio dell’abitabilità dei locali, avevano falsamente attestato un certificato di regolare esecuzione quando ancora non era stata realizzata una scala interna di collegamento tra il locale del piano terra e lo scantinato.
I giudici di Cassazione hanno, in particolare, sottolineato come il certificato di regolare esecuzione fosse prodromico e funzionale al conseguimento di altro certificato, quello di abitabilità che, per antonomasia, è l’attestazione formale che il fabbricato è abitabile, ossia destinato alla sua naturale destinazione, in condizioni di piena sicurezza per gli occupanti, con riguardo vuoi all’incolumità personale che alla loro salute.
E nella specie, la mancanza di una scala in cemento armato e, al suo posto, il vuoto spaziale erano da considerare
“dati fattuali” in palese dissonanza con elementari canoni di sicurezza; senza contare che la riprova immediata di un elemento di giudizio di così intuitiva evidenza era stata offerta, nel caso esaminato, dall’infortunio che era anche occorso ad uno dei condomini.