L’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che un operatore economico debba essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità. E tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano anche “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto” che ne abbiano causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio oppure confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.
E’ quanto ribadito dal Consiglio di Stato, terza sezione, sancendo l’esclusione di una società da una gara per l’affidamento di un servizio di sterilizzazione indetta da un’Unità sanitaria locale. La società in questione, difatti, presentava “significative carenze” nell’esecuzione di una serie di precedenti contratti di appalto, tali da assumere rilevanza penale ed integranti, quindi, ben più di un semplice inadempimento contrattuale. Carenze che avevano oltretutto comportato la condanna al risarcimento del danno – liquidato in sede penale con una provvisionale immediatamente esecutiva – nonché la comminatoria di altre sanzioni a carico dei dirigenti, per reati di notevole spessore criminoso (associazione a delinquere, frode, ecc) in danno di aziende sanitarie.
Nel caso di specie ricorrono dunque – conclude il Collegio amministrativo con sentenza n. 4192 del 5 settembre 2017 - i presupposti per porre in dubbio l’integrità ed affidabilità della concorrente (ai fini della sua esclusione), trattandosi, tra l’altro, di condotte criminose afferenti lo svolgimento di servizi di sterilizzazione, ossia lo stesso oggetto della gara in questione.
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