Condanna al pagamento del contributo unificato per la parte assente alla mediazione
Pubblicato il 06 settembre 2011
Uno degli ultimi ritocchi al Decreto legge n. 138/2011, approvati lo scorso 4 settembre dalla commissione Bilancio del Senato, introduce alcune novità in materia di spese di giustizia e contributo unificato.
In primo luogo, viene prevista una sanzione, consistente nel versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la parte costituita che non abbia partecipato, nei casi di conciliazione obbligatoria, al procedimento di mediazione senza alcun giustificato motivo.
Per quel che concerne le novità sul contributo unificato, viene precisato l'importo (1.500 euro) che dovrà essere pagato nei processi tributari nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di indicare il valore della causa. La somma di 120 euro dovrà essere versata nei casi in cui, invece, la controversia fiscale sia di valore indeterminabile. Fissato, per detto tipo di liti, l'obbligo di depositare la nota di iscrizione al ruolo all'atto della costituzione in giudizio, e di inserire, nell'atto introduttivo, l'indirizzo pec del ricorrente.