Concorso tra frode fiscale e truffa aggravata: punibili comportamenti effettivamente lesivi per lo Stato
Pubblicato il 20 gennaio 2011
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con sentenza n.
1235 depositata il 19 gennaio 2011, intervengono a dirimere un diverbio tra sezioni della stessa Corte in tema di concorso tra frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato.
La sentenza chiarisce, in nome della finalità del decreto 74/2000 focalizzata sulla repressione delle condotte che cagionano un effettivo danno all'erario, che:
- non è possibile applicare la sanzione più severa sommando i due reati attraverso il concorso, poiché alle due fattispecie di reato è attribuita la specialità e, dunque, alla disciplina fiscale è riconosciuta piena autonomia con sanzioni in grado di reprimere le condotte dannose verso l’Erario;
- il cumulo delle sanzioni è previsto nel caso in cui dalla frode fiscale derivi un tornaconto nuovo e diverso rispetto all’evasione fiscale, ad esempio se discenda da essa l’ottenimento di pubblici finanziamenti; in tali casi si registra un danno che non inerisce esclusivamente al rapporto fiscale e il delitto infrange diverse disposizioni di legge poiché finalizzato a scopi ulteriori rispetto all'evasione.
Le ragioni della questione sono insite nel fatto che la riforma del diritto penale tributario ha spostato l’atteggiamento repressivo dai comportamenti preliminari a quelli effettivamente lesivi per lo Stato. Pertanto, non è fattibile la sanzionabilità sia del reato che delle azioni preparatorie, che sono poste in essere quando ancora il reato penale non è stato commesso. Ma se dalla frode si ottiene un altro obiettivo allora il rapporto di specialità non vale e il quadro sanzionatorio della sola fattispecie penale tributaria non basta a punire il crimine.