Concorso nella frode fiscale per il consulente “consapevole”
Pubblicato il 12 maggio 2015
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
19335 dell'11 maggio 2015 – qualora il professionista,
consulente fiscale, si veda affidare il solo compito di
redigere la dichiarazione sulla base dei documenti annotati in contabilità direttamente dal contribuente e si renda conto, al momento della predisposizione della dichiarazione, che una
fattura passiva si
riferisce ad operazioni inesistenti, non v'è dubbio che questi, proseguendo, comunque, nel suo incarico nonostante la consapevolezza della realizzazione di una frode fiscale,
concorra con il “cliente” nel reato contestato di
emissione ed utilizzo di fatture false.
Nel caso di specie, la Suprema corte ha aderito ai rilievi evidenziati dai giudici di merito secondo i quali la
prosecuzione nella consulenza e nella prestazione dei servizi dopo un primo esercizio, pur a fronte di
evidenti segnali di irregolarità nelle operazioni svolte e della
documentata evasione delle imposte, corrisponde ad una
condotta interamente connotata dal
dolo generico, sufficiente all'integrazione da parte del consulente dei reati oggetto di contestazione.