In caso di sanzioni per più illeciti amministrativi, l’art. 198 codice della Strada – che prevede la condanna alla sanzione per la violazione più grave aumentata dal triplo - trova applicazione solo in ipotesi di concorso formale di violazioni, ossia laddove la pluralità di violazioni derivi da un’unica condotta illecita
Non trova invece applicazione nel caso - qui esaminato – ove sussista un’ipotesi di concorso materiale, per essere state messe in atto diverse condotte, tante quante sono le violazioni, in questo caso, dell’art. 23 comma quarto C.d.S. Trattasi in particolare di 12 verbali di accertamento irrogati dal Comune ad un Hotel, per aver commesso 12 singole infrazioni dell’art. 23 comma 4 C.d.S., essendo stati istallati, in diversi siti del territorio, n. 12 impianti pubblicitari in assenza di autorizzazione comunale.
E’ quanto chiarito dal Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, con sentenza n. 887/2017, accogliendo il ricorso di un Comune.
Più precisamente – statuiscono i giudici territoriali – quando più illeciti, come nel caso de quo, siano stati commessi con più azioni ed omissioni, anche se espressione di una medesima inclinazione antigiuridica, si assiste al concorso (o cumulo) materiale delle violazioni, per cui il responsabile è tenuto a rispondere di tante infrazioni quante sono le violazioni, non risultando oltretutto applicabile agli illeciti amministrativi l’istituto delle continuazione di cui all’art. 81 comma 2 c.p.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".