Non può essere esclusa la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore quando il comportamento del cliente presenti delle anomalie significative ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l'ordinaria diligenza, ad esempio ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore.
Se contravviene alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, o in altro modo contribuisce al verificarsi dell'evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività d'investimento, lo stesso non sarà esente da colpe, determinando una correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell'intermediario autorizzato.
E’ quanto precisato dalla Suprema corte di Cassazione, nel testo della sentenza n. 18612 del 22 settembre 2015.
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