Concorsi pubblici Violazione anonimato

Pubblicato il 09 marzo 2017

Nello svolgimento di concorsi pubblici, non ogni segno astrattamente idoneo al riconoscimento del candidato, può assurgere a causa di esclusione dai concorsi medesimi.

Il principio di anonimato va difatti applicato con intelligenza e proporzionalità, nonché in correlazione con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione possibile, teso ossia ad ampliare la platea dei partecipanti, onde innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori.

Anonimato Confini oltre cui è violazione

In proposito, la giurisprudenza ha delineato i confini entro i quali opera la regola dell’anonimato, individuando nell’idoneità del segno di riconoscimento e nel suo utilizzo intenzionale, i due elementi costitutivi della fattispecie legale della violazione.

Idoneità del segno

Quanto all'idoneità del segno, essa consiste, sì, nell'astratta idoneità a fungere da elemento di identificazione, ma solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo, rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. In tal caso a nulla rileva che, in concreto, la Commissione o i singoli componenti di essa siano stati o meno messi in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato.

Utilizzo intenzionale

Quanto all'elemento psicologico della fattispecie, si è escluso che possa operare un automatismo tra l’astratta possibilità di riconoscimento e la violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare, anche qui in modo oggettivo ed inequivoco, l'intenzionalità del concorrente di rendersi riconoscibile.

Sono questi i principi enunciati dal Tar per la Toscana, prima sezione, con sentenza n. 230 del 13 febbraio 2017, accogliendo il ricorso del candidato ad un concorso pubblico, la cui prova scritta non era stata corretta in quanto, secondo la motivazione della Commissione, presentava evidenti segni identificativi.

Motivazione censurata dal Tar, non considerando l’indicazione di una località geografica nel compito in questione, un segno idoneo al riconoscimento, né ravvisando nel candidato l’intento di farsi riconoscere.

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